Art. 29 · LEGGE 2 aprile 1958, n. 377

Art. 29

LEGGE 2 aprile 1958, n. 377

In vigore dal 23 apr 1958
All'iscritto che cessa dal servizio a seguito di licenziamento disciplinare non spetta il trattamento integrativo di pensione a carico del Fondo. L'iscritto ha diritto al rimborso dell'intero importo dei contributi da lui versati al Fondo, a qualsiasi titolo, per il trattamento integrativo di pensione ai sensi dello art. 10, primo comma, punto 1), senza corresponsione di interessi. Tuttavia, all'iscritto che all'atto della cessazione dal servizio per licenziamento disciplinare abbia già maturato i requisiti di contribuzione e di età di cui al primo comma, punto 1), dell', per la pensione di vecchiaia è concesso il suddetto trattamento integrativo di pensione a carico del Fondo.
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