Art. 28
LEGGE 2 aprile 1958, n. 377
In vigore dal 23 apr 1958
L'iscritto che alla data di iscrizione al Fondo sia già titolare della pensione di invalidità a carico dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti, conserva detta pensione e può ottenere il trattamento di pensione previsto dalla presente legge, concorrendo i requisiti da questa richiesti, soltanto per eventi che si verifichino successivamente all'iscrizione al Fondo.
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