Art. 27 · LEGGE 2 aprile 1958, n. 377

Art. 27

LEGGE 2 aprile 1958, n. 377

In vigore dal 31 dic 1987
L'iscritto per il quale si sono verificati periodi di interruzione nella contribuzione al Fondo per cessazione del rapporto di lavoro, ha diritto ad una pensione complessiva pari alla somma delle quote di pensione calcolate in relazione agli anni di ogni singolo periodo di contribuzione continuativa al Fondo ed alla retribuzione finale di ciascun periodo. Ai fini della determinazione della pensione massima nei casi in cui gli anni di contribuzione al Fondo siano superiori a 35, i periodi a retribuzione finale meno elevata si computano limitatamente agli anni necessari ai raggiungimento di 35. Le stesse norme si applicano nel caso in cui l'iscritto, dopo aver iniziata la contribuzione volontaria, si rioccupi presso esattorie o ricevitorie delle imposte dirette. In tal caso è equiparato ad interruzione il passaggio dalla contribuzione volontaria a quella obbligatoria. Il periodo di contribuzione si considera, come non interrotto, ai fini del calcolo della pensione, quando il reimpiego presso esattorie o ricevitorie delle imposte dirette abbia luogo entro tre mesi dalla risoluzione del precedente rapporto di lavoro avvenuta per licenziamento non disciplinare.
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