Art. 22 · LEGGE 2 aprile 1958, n. 377

Art. 22

LEGGE 2 aprile 1958, n. 377

In vigore dal 23 apr 1958
L'invalidità si considera dipendente da causa di servizio quando il servizio ne abbia costituito la causa unica, diretta ed immediata. L'accertamento dell'invalidità e della eventuale dipendenza di essa da causa di servizio è effettuato dallo Istituto nazionale della previdenza sociale. In caso di ricorso, l'accertamento predetto è demandato, in via amministrativa, ad un Collegio di tre medici, due dei quali designati dalle parti e il terzo nominato d'accordo fra i primi due o, in difetto, dal medico provinciale della provincia in cui l'iscritto ha la sua residenza. La decisione del Collegio medico è definitiva.
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