Art. 21
LEGGE 2 aprile 1958, n. 377
In vigore dal 23 apr 1958
Gli iscritti al Fondo hanno diritto alla pensione annua complessiva di cui all'art. 3, qualora abbiano cessato di prestare servizio presso esattorie o ricevitorie delle imposte dirette, semprechè:
1) possano far valere almeno 15 anni di contribuzione e abbiano compiuto l'età di 60 anni, se uomini, o di 55, se donne;
2) possano far valere almeno 5 anni di contribuzione e siano riconosciuti invalidi ai sensi dell'art. 10 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, nella legge foglio 1939, n. 1272, purchè la invalidità si sia verificata in costanza del rapporto di lavoro o della prosecuzione volontaria della contribuzione al Fondo e la domanda di pensione sia stata presentata entro un anno dalla cessazione del servizio o dalla data cui si riferisce l'ultimo contributo versato.
La pensione per invalidità è dovuta qualunque sia il periodo di contribuzione quando la invalidità stessa è derivata da causa di servizio.
Gli iscritti per la prima volta al Fondo dopo compiuto il 50° anno di età non hanno diritto al trattamento integrativo di pensione a carico del Fondo stesso, ma, in sostituzione di detto trattamento hanno diritto a quello previsto dal successivo , nonchè alla pensione dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia e superstiti, ove siano in possesso dei relativi prescritti requisiti.
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