Art. 19 · LEGGE 2 aprile 1958, n. 377

Art. 19

LEGGE 2 aprile 1958, n. 377

In vigore dal 23 apr 1958
Per i periodi di assenza dal servizio senza retribuzione o con retribuzione ridotta, che siano contrattualmente riconosciuti utili ai fini dell'anzianità, sono dovuti i contributi, sia per il trattamento integrativo di pensione, sia per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, sia per le prestazioni di capitale, commisurati alla retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore se non fosse rimasto assente. Non sono dovuti i contributi per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti quando in detta assicurazione i periodi di assenza siano riconosciuti utili a norma di legge, ai fini del diritto alla relativa pensione ed alla misura della stessa. La quota parte dei suddetti contributi a carico del lavoratore sarà anticipata dalla azienda, salvo rivalsa sulle prime competenze dovute ai lavoratore e, nel caso di mancata ripresa del servizio con conseguente risoluzione del rapporto di lavoro, sulle eventuali competenze maturate e non riscosse dal lavoratore stesso e sulla eventuale indennità sostitutiva del preavviso. In caso di insufficienza delle predette competenze ed indennità, il recupero sarà effettuato dal Fondo, per conto dell'azienda, sulle prestazioni di capitale. È esclusa la possibilità di recupero della quota dei suddetti contributi a carico del lavoratore sulla indennità sostitutiva del preavviso e sulle prestazioni di capitale, qualora la cessazione dal servizio avvenga per morte.
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