Art. 18 · LEGGE 2 aprile 1958, n. 377

Art. 18

LEGGE 2 aprile 1958, n. 377

In vigore dal 23 apr 1958
I versamenti volontari nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti debbono essere sospesi durante i periodi di tempo nei quali l'iscritto, per un rapporto di lavoro in atto, è soggetto all'assicurazione stessa o a forme sostitutive, nonchè durante i periodi riconosciuti utili a norma di legge per detta assicurazione ai fini del diritto a pensione e della misura di essa. L'iscritto ammesso alla prosecuzione volontaria del versamento dei contributi e che sospenda il versamento stesso, trascorso un anno dalla data cui si riferisce l'ultimo contributo versato, decade dal diritto alla prosecuzione volontaria per il trattamento integrativo di pensione e non può effettuare versamenti a copertura dei periodi scoperti di contribuzione. Qualora si verifichi la decadenza di cui al precedente comma del presente articolo, la prosecuzione volontaria nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti resta regolata dalle relative norme.
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