Art. 15 · LEGGE 2 aprile 1958, n. 377

Art. 15

LEGGE 2 aprile 1958, n. 377

In vigore dal 23 apr 1958
Il contributo dovuto al Fondo per il trattamento integrativo di pensione, ai sensi del primo comma, punto 1), dell'art. 10, è per tre quinti a carico del datore di lavoro e per due quinti a carico del lavoratore. È fatto obbligo al datore di lavoro di provvedere al versamento dell'intero contributo, con diritto di rivalsa per il recupero delle quote a carico del lavoratore, mediante trattenuta sulle retribuzioni. Il datore di lavoro non può esercitare il diritto di rivalsa, di cui al precedente comma, se non limitatamente al periodo di servizio cui si riferisce la retribuzione sulla quale viene operata la trattenuta, salvo che per i contributi relativi al periodo di prova. Il contributo di cui al primo comma, punto 1) dello art. 10, versato per coloro che sono iscritti al Fondo per la prima volta dopo compiuto il 50° anno di età, è destinato al trattamento stabilito nel successivo .
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