Art. 7
LEGGE 2 aprile 1958, n. 339
In vigore dal 2 mag 1958
Riposo settimanale
Il lavoratore ha diritto ad un riposo settimanale di una giornata intera, di regola coincidente con la domenica, o di due mezze giornate, una delle quali coincidente con la domenica.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1958-04-02;339#art-7