Art. 7 · LEGGE 2 aprile 1958, n. 339

Art. 7

LEGGE 2 aprile 1958, n. 339

In vigore dal 2 mag 1958
Riposo settimanale Il lavoratore ha diritto ad un riposo settimanale di una giornata intera, di regola coincidente con la domenica, o di due mezze giornate, una delle quali coincidente con la domenica.
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