Art. 2 · LEGGE 2 aprile 1958, n. 339

Art. 2

LEGGE 2 aprile 1958, n. 339

In vigore dal 2 mag 1958
Collocamento e avviamento al lavoro L'assunzione del personale domestico avviene direttamente, con l'obbligo per il datore di lavoro di denunciare, entro trenta giorni dal compimento del periodo di prova, l'avvenuta assunzione al competente Ufficio di collocamento, di cui alla legge 29 aprile 1949, n. 264. Le associazioni di categoria, a carattere nazionale e i patronati di assistenza, debitamente autorizzati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, possono occuparsi dell'avviamento al lavoro, dando comunicazione entro trenta giorni ai competenti uffici ministeriali dell'avvenuto collocamento. È vietata l'attività di mediatorato comunque svolta anche se autorizzata anteriormente alla data di pubblicazione della presente legge.
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