Art. 19
LEGGE 2 aprile 1958, n. 339
In vigore dal 2 mag 1958
13ª mensilità
Per la corresponsione della 13ª mensilità, vale quanto disposto dalla legge 27 dicembre 1953, n. 940.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1958-04-02;339#art-19