Art. 16 · LEGGE 2 aprile 1958, n. 339

Art. 16

LEGGE 2 aprile 1958, n. 339

In vigore dal 2 mag 1958
Preavviso Il rapporto di lavoro può essere risolto dalle parti, salvo il caso di risoluzione immediata per giusta causa, nei seguenti termini: a) per il personale impiegatizio di cui all'art. 5, comma primo, nei termini di preavviso previsti dal regio decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825, dettante norme sull'impiego privato; b) per i prestatori d'opera manuale di cui all'art. 5, comma secondo, in quindici giorni di preavviso, qualora non abbiano raggiunto i cinque anni di anzianità; in trenta giorni per anzianità pari o superiore ai cinque anni. Nel caso di mancato preavviso nei termini suddetti, è dovuta una indennità pari alla retribuzione corrispondente al periodo di preavviso spettante. Inoltre al lavoratore che usufruisca, oltre alla retribuzione in denaro, anche del vitto e dell'alloggio, spetta un compenso economico sostitutivo, secondo le tariffe convenzionali fissate dalle Commissioni provinciali ai sensi dell'art. 14. Il lavoratore ha diritto, durante il periodo di preavviso, alla libertà necessaria, non inferiore complessivamente ad otto ore settimanali, per la ricerca di un'altra occupazione.
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