Art. 13
LEGGE 2 aprile 1958, n. 339
In vigore dal 2 mag 1958
Compiti della Commissione centrale
La Commissione centrale ha i seguenti compiti:
a) esprimere pareri e formulare proposte per tutto quanto si riferisce alla disciplina del lavoro domestico ed al coordinamento dell'attività delle Commissioni provinciali;
b) esprimere parere sui ricorsi che siano presentati avverso le determinazioni adottate dalle Commissioni provinciali e contro la mancata emissione del decreto prefettizio di cui all';
c) formulare proposte per ogni migliore tutela dei lavoratori domestici.
Sulle materie per le quali la Commissione ha competenza ad esprimere parere, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale provvederà, uditi i pareri stessi.
La Commissione è convocata dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale ogni qual volta ne ravvisi l'opportunità o quando ne faccia richiesta motivata la maggioranza dei suoi componenti.
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