Art. 12 · LEGGE 2 aprile 1958, n. 339

Art. 12

LEGGE 2 aprile 1958, n. 339

In vigore dal 2 mag 1958
Commissioni provinciali In ogni Provincia, con decreto del prefetto è istituita la Commissione provinciale per il personale domestico. La Commissione è presieduta dal direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione o da un suo delegato, ed è composta: da quattro rappresentanti dei lavoratori domestici, designati dalle associazioni sindacali di categoria; da quattro persone aventi personale domestico alle proprie dipendenze, designate in ogni Provincia dai sindaci dei quattro principali Comuni; da un rappresentante per ciascuno dei tre enti di patronato più rappresentativi, riconosciuti con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, scelti dal prefetto della Provincia; da un rappresentante dell'Ispettorato del lavoro; da un rappresentante della Camera di commercio, industria ed agricoltura.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1958-04-02;339#art-12