Art. 12
LEGGE 2 aprile 1958, n. 339
In vigore dal 2 mag 1958
Commissioni provinciali
In ogni Provincia, con decreto del prefetto è istituita la Commissione provinciale per il personale domestico.
La Commissione è presieduta dal direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione o da un suo delegato, ed è composta:
da quattro rappresentanti dei lavoratori domestici, designati dalle associazioni sindacali di categoria;
da quattro persone aventi personale domestico alle proprie dipendenze, designate in ogni Provincia dai sindaci dei quattro principali Comuni;
da un rappresentante per ciascuno dei tre enti di patronato più rappresentativi, riconosciuti con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, scelti dal prefetto della Provincia;
da un rappresentante dell'Ispettorato del lavoro;
da un rappresentante della Camera di commercio, industria ed agricoltura.
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