Art. 11 · LEGGE 2 aprile 1958, n. 339

Art. 11

LEGGE 2 aprile 1958, n. 339

In vigore dal 2 mag 1958
Commissione centrale Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale è istituita la Commissione centrale per la disciplina del lavoro domestico. La Commissione è presieduta dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, o da un suo delegato, ed è composta: da un rappresentante del Ministro per l'interno; da sei rappresentanti dei lavoratori domestici, designati dalle associazioni sindacali di categoria; da sei persone aventi personale domestico alle proprie dipendenze, scelte, in rappresentanza dei datori di lavoro, dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale su designazione di associazioni rappresentative delle famiglie; da un rappresentante per ciascuno dei tre enti di patronato più rappresentativi, riconosciuti con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, scelti dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.
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