Art. 4
LEGGE 2 aprile 1958, n. 323
In vigore dal 16 apr 1958
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 2 aprile 1958
GRONCHI
ZOLI - MORO - GONELLA
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Storico versioni
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