Art. 2
LEGGE 2 aprile 1958, n. 323
In vigore dal 16 apr 1958
L'abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di architetto può essere conferita soltanto a coloro che siano in possesso della laurea in architettura.
La tabella L annessa al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, è modificata nel senso che titolo di ammissione all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di architetto è soltanto la laurea in architettura. La disposizione di cui al presente comma si applica nei confronti dei laureati nell'anno accademico 1957-58 e successivi.
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