Art. 9
LEGGE 25 marzo 1958, n. 329
In vigore dal 1 mag 1958
Per gli iscritti di cui agli articoli 35 e 36 del regolamento approvato con regio decreto 20 ottobre 1939, n. 1863, che hanno optato per le prestazioni stabilite dal regolamento approvato con il regio decreto 1° febbraio 1925, n. 217, il trattamento complessivo di pensione calcolato ai sensi dell'art. 4 della presente legge è maggiorato del 5 per cento.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 25 marzo 1958
GRONCHI
ZOLI - GUI - GONELLA -
MEDICI - ANDREOTTI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
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