Art. 8
LEGGE 25 marzo 1958, n. 329
In vigore dal 1 mag 1958
Ove il trattamento complessivo annuo liquidato a norma delle disposizioni precedentemente in vigore, raffrontato a quello risultante dalla presente legge, esclusa la 13ª quota, risulti più favorevole, lo stesso continuerà ad applicarsi con l'unica aggiunta di un 12° del relativo importo, a titolo di 13ª mensilità.
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