Art. 3 · LEGGE 25 marzo 1958, n. 329

Art. 3

LEGGE 25 marzo 1958, n. 329

In vigore dal 1 mag 1958
Per le pensioni dirette a carico del Fondo di previdenza per il personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo aventi decorrenza da data compresa tra il 1° gennaio 1956 e l'ultimo giorno del mese di pubblicazione della presente legge, il trattamento complessivo liquidato o da liquidare agli aventi diritto è determinato applicando le percentuali previste dagli della legge 6 giugno 1952, n. 736, per le pensioni decorrenti da data compresa tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 1955.
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