Art. 1
LEGGE 25 marzo 1958, n. 329
In vigore dal 1 mag 1958
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Le disposizioni contenute nella legge 6 giugno 1952, n. 736, continuano ad applicarsi anche dopo il 31 dicembre 1955, con le modifiche ed integrazioni di cui alla presente legge.
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