Art. 5 · LEGGE 24 marzo 1958, n. 195

Art. 5

LEGGE 24 marzo 1958, n. 195

In vigore dal 21 giu 2022
(Validità delle deliberazioni del Consiglio superiore) Per la validità delle deliberazioni del Consiglio superiore della magistratura è necessaria la presenza di almeno quattordici magistrati e di almeno sette componenti eletti dal Parlamento. Le deliberazioni sono prese ai maggioranza di voti e, in caso di parità, prevale quello del Presidente.
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