Art. 5
LEGGE 24 marzo 1958, n. 195
In vigore dal 21 giu 2022
(Validità delle deliberazioni del Consiglio superiore)
Per la validità delle deliberazioni del Consiglio superiore della magistratura è necessaria la presenza di almeno
quattordici
magistrati e di almeno
sette
componenti eletti dal Parlamento.
Le deliberazioni sono prese ai maggioranza di voti e, in caso di parità, prevale quello del Presidente.
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