Art. 42 · LEGGE 24 marzo 1958, n. 195

Art. 42

LEGGE 24 marzo 1958, n. 195

In vigore dal 27 set 1958
(Abrogazioni di norme incompatibili) Le norme dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e le altre leggi sulla medesima materia continuano ad osservarsi in quanto siano compatibili con le norme della presente legge. Con l'inizio del funzionamento del Consiglio superiore della Magistratura, cessano di funzionare i tribunali disciplinari, la Corte disciplinare ed il Consiglio superiore attualmente esistenti.
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