Art. 41 · LEGGE 24 marzo 1958, n. 195

Art. 41

LEGGE 24 marzo 1958, n. 195

In vigore dal 27 set 1958
(Posizione giuridica dei segretari) I magistrati addetti alla segreteria del Consiglio superiore non possono partecipare ai concorsi o agli scrutini, salvo che abbiano cessato di far parte della segreteria almeno un anno prima della scadenza del termine stabilito per presentare la domanda di partecipazione al concorso o allo scrutinio, ovvero che il Consiglio, della cui segreteria facevano parte, sia cessato prima della scadenza anzidetta.
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