Art. 36 · LEGGE 24 marzo 1958, n. 195

Art. 36

LEGGE 24 marzo 1958, n. 195

In vigore dal 27 set 1958
(Divieto di assunzioni in magistratura per meriti insigni) I componenti del Consiglio superiore eletti dal Parlamento non possono essere assunti in magistratura per meriti insigni, fin quando sia in carica, il Consiglio al quale appartengono o hanno appartenuto.
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