Art. 29
LEGGE 24 marzo 1958, n. 195
In vigore dal 27 set 1958
(Reclami)
I reclami relativi alla eleggibilità e alle operazioni elettorali vanno presentati al Consiglio superiore, e devono pervenire nella segreteria di questo entro il quindicesimo giorno successivo alla proclamazione dei risultati. Essi non hanno effetto sospensivo.
Il Consiglio superiore decide sui reclami entro 15 giorni dal termine di cui al primo comma.
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