Art. 19 · LEGGE 24 marzo 1958, n. 195

Art. 19

LEGGE 24 marzo 1958, n. 195

In vigore dal 27 set 1958
(Attribuzioni del Vice Presidente) Il Vice Presidente del Consiglio superiore sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento, esercita le attribuzioni indicate dalla presente legge e quella che gli sono delegate dal Presidente.
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