Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 14 mag 1958
Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore, conformemente al disposto dell'articolo 41 della Convenzione stessa. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 23 marzo 1958 GRONCHI ZOLI - PELLA - GONELLA Visto, il Guardasigilli: GONELLA
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