Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 7 mag 1958
Piena ed intera esecuzione è data alle Convenzioni indicate nell'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità, rispettivamente, agli articoli 15 e 8 delle Convenzioni stesse. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 23 marzo 1958 GRONCHI ZOLI - PELLA - GONELLA - GUI Visto, il Guardasigilli: GONELLA
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