Art. 2 · LEGGE 23 marzo 1958, n. 292

Art. 2

LEGGE 23 marzo 1958, n. 292

In vigore dal 27 apr 1958
I limiti di età per il collocamento a riposo dei vicebrigadieri e degli appuntati dell'Arma dei carabinieri, di cui all'art. 1 della legge 29 marzo 1951, n. 210, sono modificati in anni 53 per i vice-brigadieri ed in anni 52 per gli appuntati.
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