Art. 3 · LEGGE 21 marzo 1958, n. 314

Art. 3

LEGGE 21 marzo 1958, n. 314

In vigore dal 30 apr 1958
Sono abrogate le disposizioni in contrasto con la presente legge. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 21 marzo 1958 GRONCHI ZOLI - MORO - CASSIANI Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1958-03-21;314#art-3