Art. 3 · LEGGE 21 marzo 1958, n. 259

Art. 3

LEGGE 21 marzo 1958, n. 259

In vigore dal 23 apr 1958
Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto col Ministro per il tesoro e col Ministro competente, gli enti per i quali sussistono le condizioni di cui all' sono dichiarati sottoposti al controllo, previsto dalla presente legge. Il decreto è comunicato per estratto ai singoli enti interessati. Dal controllo sono esclusi gli enti d'interesse esclusivamente locale e quelli per i quali la contribuzione dello Stato sia di particolare tenuità, in relazione alla natura dell'ente ed alla sua consistenza patrimoniale e finanziaria, nonchè gli enti ai quali la contribuzione, dello Stato sia stata concessa in applicazione di provvedimenti legislativi di carattere generale. Qualora un ente sottoposto al controllo contribuisca nelle forme dell' ad altro ente, è tenuto a darne notizia alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed al Ministro competente, per l'eventuale applicazione della presente legge all'ente che fruisce della contribuzione, tenuto conto dell'ammontare di questa e della particolare natura ed attività dell'ente. Quando siano venute meno le condizioni di cui allo , è dichiarata cessata, con le modalità stabilite dal primo comma del presente articolo, la sottoposizione degli enti alla disciplina della presente legge.
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