Art. 15 · LEGGE 21 marzo 1958, n. 259

Art. 15

LEGGE 21 marzo 1958, n. 259

In vigore dal 23 apr 1958
Per gli enti sottoposti alla disciplina della presente legge, gli organi competenti provvederanno, entro sei mesi dalla comunicazione del decreto previsto dal primo comma del precedente , a modificare le norme concernenti la composizione dei collegi sindacali o degli organi di revisione escludendone i rappresentanti della Corte dei conti la cui partecipazione sia prevista in esecuzione delle norme di cui ai regi decreti 9 aprile 1939, n. 720 e 30 marzo 1942, n. 442. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 21 marzo 1958 GRONCHI ZOLI - MEDICI Visto, il Guardasigilli: GONELLA
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