Art. 13 · LEGGE 21 marzo 1958, n. 259

Art. 13

LEGGE 21 marzo 1958, n. 259

In vigore dal 23 apr 1958
Le disposizioni della presente legge non si applicano alle Regioni, alle Province, ai Comuni, alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza regolate dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972, e successive modificazioni, ed agli Istituti di credito sottoposti a vigilanza dell'ispettorato del credito.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1958-03-21;259#art-13