Art. 12 · LEGGE 21 marzo 1958, n. 259

Art. 12

LEGGE 21 marzo 1958, n. 259

In vigore dal 23 apr 1958
Il controllo previsto dall'art. 100 della Costituzione sulla gestione finanziaria degli enti pubblici ai quali l'Amministrazione dello Stato o un'azienda autonoma statale contribuisca con apporto al patrimonio in capitale o servizi o beni ovvero mediante concessione di garanzia finanziaria, è esercitato, anzichè nei modi previsti dagli , da un magistrato della Corte dei conti, nominato dal Presidente della Corte stessa, che assiste alle sedute degli organi di amministrazione e di revisione.
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