Art. 9 · LEGGE 18 marzo 1958, n. 349

Art. 9

LEGGE 18 marzo 1958, n. 349

In vigore dal 20 apr 1958
Il professore ufficiale, può, in relazione alle esigenze della ricerca scientifica perseguita nel proprio istituto, proporre, con motivato rapporto, al Consiglio di facoltà o scuola, che l'assistente ordinario cessi dallo ufficio. Il Consiglio delibera in merito con votazione segreta, dopo aver sentito l'interessato. La proposta di cessazione non può essere formulata se l'assistente non abbia prestato almeno due anni di servizio alle dipendenze del professore ufficiale proponente. In nessun caso potrà proporsi la cessazione dallo ufficio dell'assistente ordinario che abbia conseguito la libera, docenza o sia stato dichiarato maturo in un concorso per cattedra. La deliberazione della Facoltà o Scuola deve essere integralmente comunicata all'interessato, entro il mese di marzo. Avverso di essa l'assistente può ricorrere, entro il successivo mese di aprile, al Senato accademico. Contro la deliberazione del Senato accademico, da notificare all'interessato non oltre il 15 giugno successivo, l'assistente può, entro quindici giorni dalla notifica, ricorrere al Ministro per la pubblica istruzione, il quale decide su conforme parere della Sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione. La cessazione dal servizio decorre dall'inizio dell'anno accademico successivo a quello durante il quale sia intervenuta la deliberazione del Consiglio di facoltà o scuola; qualora il parere della Sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione intervenga dopo l'inizio dell'anno accademico, la cessazione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è intervenuto il parere medesimo. L'assistente proposto per la cessazione dall'ufficio ai sensi del presente articolo, ha diritto di prendere visione degli atti relativi alla cessazione medesima, in qualsiasi fase del procedimento.
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