Art. 35 · LEGGE 18 marzo 1958, n. 349

Art. 35

LEGGE 18 marzo 1958, n. 349

In vigore dal 20 apr 1958
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. I benefici economici previsti dalla presente legge, salvo le diverse disposizioni particolari, decorrono dal 1° gennaio 1958. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta e delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 18 marzo 1958 GRONCHI ZOLI - MORO - MEDICI Visto, il Guardasigilli: GONELLA
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