Art. 34
LEGGE 18 marzo 1958, n. 349
In vigore dal 20 apr 1958
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, per l'esercizio finanziario 1957-58 si provvederà con prelevamento dal conto corrente infruttifero di tesoreria intestato: "Ministero del tesoro - liquidazione dei beni tedeschi in Italia".
L'importo sarà fatto affluire ad apposito capitolo da istituire nello stato di previsione dell'entrata.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
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