Art. 33
LEGGE 18 marzo 1958, n. 349
In vigore dal 20 apr 1958
Ai due professori-direttori delle Scuole di ostetricia di Trieste e di Venezia, di cui alla tabella n. 34 dell'allegato secondo al regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, integrata dal regio decreto-legge 22 maggio 1924, n. 1084, è attribuito il coefficiente di stipendio 402.
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