Art. 30 · LEGGE 18 marzo 1958, n. 349

Art. 30

LEGGE 18 marzo 1958, n. 349

In vigore dal 20 apr 1958
Fino a quando non saranno emanate le norme regolamentari previste dall'art. 7, comma quarto, della presente legge, continueranno ad osservarsi, per il passaggio degli assistenti universitari nei ruoli di altre Amministrazioni, le norme del regio decreto 8 aprile 1939, n. 2241.
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