Art. 3 · LEGGE 18 marzo 1958, n. 349

Art. 3

LEGGE 18 marzo 1958, n. 349

In vigore dal 20 apr 1958
Gli assistenti coadiuvano il professore nella ricerca scientifica e nell'attività didattica, con particolare riguardo alle esercitazioni. Gli assistenti, cui è conferita, a norma del successivo , la qualifica di aiuto, possono essere chiamati a coadiuvarlo nella direzione dell'Istituto. Essi sono preposti, di regola, alla direzione dei reparti o servizi nei quali l'istituto sia suddiviso.
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