Art. 27 · LEGGE 18 marzo 1958, n. 349

Art. 27

LEGGE 18 marzo 1958, n. 349

In vigore dal 20 apr 1958
L' del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, è applicabile, esclusa la corresponsione di arretrati, agli assistenti nominati presso l'Università di Trieste a seguito di procedimento autorizzato dal Governo militare alleato.
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