Art. 25 · LEGGE 18 marzo 1958, n. 349

Art. 25

LEGGE 18 marzo 1958, n. 349

In vigore dal 20 apr 1958
Gli assistenti ordinari assunti in ruolo anteriormente al 7 maggio 1948, conservano il diritto, sancito con l'art. 28-ter, ultimo comma, aggiunto al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, con la legge 24 giugno 1950, n. 465, a permanere in servizio fino al quindicesimo anno dalla nomina in ruolo indipendentemente dal possesso della abilitazione alla libera docenza. Gli assistenti ordinari, di cui al precedente comma, non potranno essere trattenuti in servizio, ricorrendo le condizioni di cui al comma stesso, oltre il 31 ottobre 1958. Gli assistenti, di cui al presente articolo, non potranno essere assegnati alla prima classe di stipendio salvo che non conseguano l'abilitazione alla libera docenza. In tal caso l'assegnazione alla prima classe predetta è disposta con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello del decreto di conferimento di abilitazione alla libera docenza.
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