Art. 2 · LEGGE 18 marzo 1958, n. 349

Art. 2

LEGGE 18 marzo 1958, n. 349

In vigore dal 20 apr 1958
Nei decreti emanati in applicazione dell' del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, può stabilirsi che taluni posti di assistente pur essendo assegnati, a tutti gli effetti, ad una determinata cattedra, siano riservati alla nomina di assistente di materia affine a quella propria della cattedra stessa, ovvero di materia che sia comunque necessaria per il servizio della cattedra.
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