Art. 3 · LEGGE 18 marzo 1958, n. 311

Art. 3

LEGGE 18 marzo 1958, n. 311

In vigore dal 16 apr 1958
I professori di ruolo sono straordinari e ordinari. Il vincitore di concorso assume, all'atto della nomina, la qualifica di professore straordinario. Dopo tre anni solari di servizio il professore straordinario è sottoposto al giudizio di apposita Commissione per la nomina ad ordinario, ai sensi delle vigenti disposizioni.
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