Art. 29 · LEGGE 18 marzo 1958, n. 311

Art. 29

LEGGE 18 marzo 1958, n. 311

In vigore dal 16 apr 1958
Fermo restando il contributo straordinario a favore delle Università e degli Istituti di istruzione superiore, il contributo ordinario dello Stato è aumentato, per l'esercizio finanziario 1958-59, di un miliardo e, per gli esercizi successivi, di un miliardo e 500 milioni.
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