Art. 9 · LEGGE 18 marzo 1958, n. 297

Art. 9

LEGGE 18 marzo 1958, n. 297

In vigore dal 29 apr 1958
È istituita, la tassa erariale per il rilascio del diploma di abilitazione di lire 10.000 (diecimila). Nessun diploma o certificato può essere rilasciato a coloro che non dimostrino di aver pagato tale tassa. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 18 marzo 1958 GRONCHI ZOLI - MORO - ANDREOTTI Visto, il Guardasigilli: GONELLA
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