Art. 6 · LEGGE 18 marzo 1958, n. 297

Art. 6

LEGGE 18 marzo 1958, n. 297

In vigore dal 29 apr 1958
A coloro che esercitano la professione di maestro di danza, per i quali sia stata ritenuta necessaria la prova d'esame, potrà essere rilasciata, in seguito al giudizio di idoneità, l'abilitazione all'insegnamento della danza che è di primo o di secondo grado. L'abilitazione di primo grado abilita all'insegnamento della danza per tutto il corso normale di otto anni di studio, stabilito dall'ordinamento didattico dell'Accademia nazionale di danza, e può essere rilasciata per l'insegnamento della tecnica accademica o della tecnica moderna - orchestica, o per entrambe le discipline. L'abilitazione di secondo grado è concessa a coloro che sono ritenuti idonei solo all'insegnamento parziale della tecnica moderna - orchestica, cioè della tecnica della danza o propedeutica della danza, e non autorizza all'insegnamento della tecnica accademica. L'abilitazione di secondo grado è inoltre concessa a coloro che sono ritenuti idonei solo all'insegnamento parziale della tecnica accademica (limitatamente al periodo inferiore dei corsi normali) e non autorizza all'insegnamento della ginnica o propedeutica della danza. A coloro che hanno conseguito o conseguiranno, all'atto del rilascio del titolo, l'attestato del corso triennale di avviamento coreutico per l'insegnamento della ginnica della danza, istituito presso l'Accademia nazionale di danza, è conferita l'abilitazione di secondo grado.
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