Art. 5 · LEGGE 18 marzo 1958, n. 297

Art. 5

LEGGE 18 marzo 1958, n. 297

In vigore dal 29 apr 1958
A coloro ai quali è stata o sarà riconosciuta per titoli l'idoneità all'insegnamento della danza ed a coloro che hanno il diritto di esercitare la relativa professione, ai sensi dell' della legge 4 gennaio 1951, n. 28, è rilasciato il diploma di abilitazione all'esercizio professionale di maestro di danza di primo grado.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1958-03-18;297#art-5