Art. 5
LEGGE 18 marzo 1958, n. 297
In vigore dal 29 apr 1958
A coloro ai quali è stata o sarà riconosciuta per titoli l'idoneità all'insegnamento della danza ed a coloro che hanno il diritto di esercitare la relativa professione, ai sensi dell' della legge 4 gennaio 1951, n. 28, è rilasciato il diploma di abilitazione all'esercizio professionale di maestro di danza di primo grado.
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