Art. 9
LEGGE 18 marzo 1958, n. 269
In vigore dal 11 apr 1958
All'onere derivante dal pagamento degli indennizzi e delle anticipazioni previsti dalla presente legge, sarà provveduto con le disponibilità del bilancio relative al pagamento degli oneri dipendenti dall'esecuzione delle clausole economiche del Trattato di pace e di Accordi internazionali connessi col Trattato medesimo.
All'onere relativo al funzionamento della Commissione di cui all' sarà provveduto a carico dello stanziamento iscritto al capitolo n. 520 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1957-58 e corrispondenti per gli esercizi futuri.
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